Art. 7.
(Commissioni per l'osservazione della prostituzione).

      1. È istituita in ogni provincia la «Commissione per l'osservazione della prostituzione», formata dal prefetto, dai sindaci, dalle associazioni o rappresentanti di chi esercita la prostituzione, dai rappresentanti di tutte le Forze dell'ordine, dai rappresentanti delle associazioni del privato sociale che si occupano di prostituzione e dai rappresentanti delle aziende sanitarie locali.
      2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

          a) monitoraggio della realtà della prostituzione nel territorio provinciale;

          b) prevenzione e lotta dello sfruttamento della prostituzione, anche attraverso la legittimazione a presentare denunce alla magistratura e a lavorare in stretto contatto con le Forze dell'ordine;

          c) protezione e sostegno delle persone sfruttate;

          d) protezione della privacy e della salute di chi esercita la prostituzione;

          e) difesa della sicurezza e dell'incolumità di chi esercita la prostituzione e dei cittadini;

          f) preparazione di linee guida per i comuni sugli orari e le modalità di esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici, nonché sulle misure da adottare in tali luoghi al fine di tutelare la salute e la dignità di chi si prostituisce, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità loro e dei cittadini;

 

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          g) presentazione al Parlamento di una relazione annuale sulla realtà della prostituzione nel territorio provinciale, sul rispetto dei diritti e della dignità di chi esercita la prostituzione e sulla prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento.

      3. Alla Commissione può rivolgersi direttamente chi esercita la prostituzione al fine di avanzare proposte e fornire suggerimenti, nonché di denunciare situazioni di sfruttamento o altri fatti e situazioni di interesse o di competenza della Commissione.
      4. La Commissione non può in alcun modo formare o detenere elenchi delle persone che esercitano la prostituzione nel territorio provinciale.